| (Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in
materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da
società non residenti e di Ilor).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le
parole: "ridotte del 25 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "ridotto del 15 per cento";
b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: "ridotto
del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del
25 per cento";
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c) nell'articolo 96- bis, comma 4, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli
articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente
all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14
per la parte del suo ammontare riferibile agli utili
conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma
1."; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: "Il
rimborso si considera relativo" sono sostituite dalle
seguenti: "L'eccedenza di cui al primo periodo si considera
relativa";
d) nell'articolo 115, comma 2, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
" a) i redditi derivanti dalla partecipazione in
società ed enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di
imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e
d) dello stesso articolo;".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre
1993.
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