| (Adeguamento degli estimi
e verifiche fiscali).
1. E' facoltà dei comuni, su parere conforme dell'ufficio
tecnico erariale, provvedere, con cadenza biennale,
all'adeguamento e all'aggiornamento degli estimi catastali,
tenuto conto delle condizioni di
Pag. 7
mercato e delle esigenze specifiche del territorio.
2. Una percentuale del gettito dell'ICI può essere
destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune.
I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo
procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione
finanziaria.
3. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla
ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione
con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed alla
elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di
verifica.
4. Gli uffici tributari dei comuni si avvalgono dei dati
del censimento del patrimonio immobiliare del territorio
comunale, al fine di individuare eventuali fenomeni di
evasione.
| |