| (Valore imponibile
delle unità immobiliari).
1. Ai fini dell'ICI i comuni hanno facoltà di aumentare
fino ad un terzo il valore imponibile delle unità immobiliari
ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite
ad abitazione principale e ad abitazione secondaria, se non
locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta ed ubicate
nei comuni ad alta tensione abitativa, come definiti
dall'articolo 38, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
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