| Onorevoli Colleghi! -- Ai lavoratori licenziati da imprese
commerciali o da studi professionali, tecnici e commerciali
spetta attualmente, in base alle vigenti disposizioni in
materia, esclusivamente la concessione del trattamento
ordinario di disoccupazione.
Sembra quindi opportuno che anche ad essi venga garantita
una maggiore tutela, allorché il licenziamento sia determinato
dalla cessazione totale o parziale dell'attività o da
riduzione di personale.
Si prevede in tali ipotesi la concessione di un trattamento
speciale, in analogia a quanto già disposto dalla legislazione
vigente per i lavoratori dell'industria, dell'edilizia e
dell'agricoltura.
Il provvedimento, pertanto, costituisce un primo e concreto
passo verso l'obiettivo di una sostanziale equiparazione di
tutti i lavoratori dipendenti sotto il profilo della tutela
previdenziale.
Il diritto al trattamento speciale viene subordinato alla
esistenza di due requisiti: uno contributivo e l'altro
lavorativo.
Al requisito contributivo previsto per il diritto
all'indennità ordinaria di disoccupazione viene aggiunto un
periodo minimo lavorativo non inferiore a dieci mesi presso
l'impresa che procede al licenziamento:
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ciò al fine di evitare l'instaurarsi di rapporti di
lavoro fittizi.
La misura del trattamento speciale è fissata nell'ottanta
per cento della retribuzione percepita nell'ultimo mese di
lavoro.
La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata
attraverso un contributo a carico dei datori di lavoro,
fissato in misura percentuale sulle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti, nonché la partecipazione alla spesa per
l'erogazione del trattamento da parte dei datori di lavoro che
procedono ai licenziamenti.
Le necessità finanziarie della gestione sono state valutate
per il primo anno in circa 66 miliardi di lire, ipotizzando un
numero di beneficiari pari a 30.000 unità (lire 24.500 importo
gionaliero medio del trattamento per 90 giornate per 30.000
unità).
Tenuto presente che il monte retributivo da assoggettare a
contribuzione può
essere valutato in circa 20.000 miliardi, ne consegue che un
contributo dello 0,30 per cento è da ritenersi sufficiente ad
assicurare l'equilibrio finanziario.
L'articolo 1 individua i lavoratori beneficiari del
trattamento, ne fissa l'importo ed il periodo massimo di
godimento.
L'articolo 2 istituisce una separata contabilità
nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria; stabilisce l'importo
dei contributi da versare, nonché le procedure per la modifica
del contributo a carico dei datori di lavoro al fine di
assicurare l'equilibrio finanziario.
L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione del
trattamento ed assicura per il periodo di corresponsione del
trattamento stesso la copertura assicurativa ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione.
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