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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6623
DDL0555-0002
Progetto di legge Camera n. 555 - testo presentato - (DDL12-555)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C555. TESTIPDL
...C555.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC555 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Ai lavoratori licenziati da imprese
  commerciali o da studi professionali, tecnici e commerciali
  spetta attualmente, in base alle vigenti disposizioni in
  materia, esclusivamente la concessione del trattamento
  ordinario di disoccupazione.
    Sembra quindi opportuno che anche ad essi venga garantita
  una maggiore tutela, allorché il licenziamento sia determinato
  dalla cessazione totale o parziale dell'attività o da
  riduzione di personale.
    Si prevede in tali ipotesi la concessione di un trattamento
  speciale, in analogia a quanto già disposto dalla legislazione
  vigente per i lavoratori dell'industria, dell'edilizia e
  dell'agricoltura.
    Il provvedimento, pertanto, costituisce un primo e concreto
  passo verso l'obiettivo di una sostanziale equiparazione di
  tutti i lavoratori dipendenti sotto il profilo della tutela
  previdenziale.
    Il diritto al trattamento speciale viene subordinato alla
  esistenza di due requisiti: uno contributivo e l'altro
  lavorativo.
    Al requisito contributivo previsto per il diritto
  all'indennità ordinaria di disoccupazione viene aggiunto un
  periodo minimo lavorativo non inferiore a dieci mesi presso
  l'impresa che procede al licenziamento:
 
                               Pag. 2
 
  ciò al fine di evitare l'instaurarsi di rapporti di
  lavoro fittizi.
    La misura del trattamento speciale è fissata nell'ottanta
  per cento della retribuzione percepita nell'ultimo mese di
  lavoro.
    La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata
  attraverso un contributo a carico dei datori di lavoro,
  fissato in misura percentuale sulle retribuzioni corrisposte
  ai dipendenti, nonché la partecipazione alla spesa per
  l'erogazione del trattamento da parte dei datori di lavoro che
  procedono ai licenziamenti.
    Le necessità finanziarie della gestione sono state valutate
  per il primo anno in circa 66 miliardi di lire, ipotizzando un
  numero di beneficiari pari a 30.000 unità (lire 24.500 importo
  gionaliero medio del trattamento per 90 giornate per 30.000
  unità).
    Tenuto presente che il monte retributivo da assoggettare a
  contribuzione può
  essere valutato in circa 20.000 miliardi, ne consegue che un
  contributo dello 0,30 per cento è da ritenersi sufficiente ad
  assicurare l'equilibrio finanziario.
    L'articolo 1 individua i lavoratori beneficiari del
  trattamento, ne fissa l'importo ed il periodo massimo di
  godimento.
    L'articolo 2 istituisce una separata contabilità
  nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria
  contro la disoccupazione involontaria; stabilisce l'importo
  dei contributi da versare, nonché le procedure per la modifica
  del contributo a carico dei datori di lavoro al fine di
  assicurare l'equilibrio finanziario.
    L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione del
  trattamento ed assicura per il periodo di corresponsione del
  trattamento stesso la copertura assicurativa ai fini del
  conseguimento del diritto alla pensione.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-555 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0555 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=055500 00 FASCIDC=12DDL0555 SORTNAV=0055500 000 00000 ZZDDLC555 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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