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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6624
DDL0555-0003
Progetto di legge Camera n. 555 - testo presentato - (DDL12-555)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C555. TESTIPDL
...C555.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC555 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Ai lavoratori, impiegati e operai licenziati, dopo la
  data di entrata in vigore della presente legge, da imprese
  commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento
  previdenziale ed assistenziale, nonché da studi professionali,
  tecnici e commerciali, per cessazione parziale o totale
  dell'attività, per qualsiasi causa intervenuta, compresa la
  dichiarazione di fallimento, o per riduzione di personale, è
  corrisposto un trattamento speciale secondo quanto previsto
  dalla presente legge.
    2.  Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di
  cui al comma 1 per i quali, nel biennio antecedente l'inizio
  del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono
  dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
  involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue
  settimanali per lavoro prestato in settori di attività non
  agricola, e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di
  disoccupazione involontaria di cui agli articoli 73 e seguenti
  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, qualora
  possano far valere almeno dieci mesi di lavoro retribuito,
  prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a
  carattere continuativo, alle dipendenze della stessa impresa o
  studio.
    3.  L'importo giornaliero del trattamento speciale è
  determinato dividendo per trenta l'ottanta per cento della
  retribuzione corrispondente all'orario contrattuale ordinario,
  percepita nell'ultimo mese di lavoro, al netto di compensi,
  comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o
  siano collegati a rischi o prestazioni particolari e al netto,
  altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per
  contribuzioni ed oneri sociali e fiscali.  Trovano applicazione
  i limiti
 
                               Pag. 4
 
  di cui all'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n.
  33.
    4.  L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento
  dell'indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare
  della medesima al netto degli assegni per il nucleo familiare
  eventualmente spettanti al lavoratore.
    5.  Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo
  massimo di novanta giorni, comprese le domeniche e gli altri
  giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme
  vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-555 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0555 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=055500 00 FASCIDC=12DDL0555 SORTNAV=0055500 000 00000 ZZDDLC555 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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