| 1. Ai lavoratori, impiegati e operai licenziati, dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, da imprese
commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento
previdenziale ed assistenziale, nonché da studi professionali,
tecnici e commerciali, per cessazione parziale o totale
dell'attività, per qualsiasi causa intervenuta, compresa la
dichiarazione di fallimento, o per riduzione di personale, è
corrisposto un trattamento speciale secondo quanto previsto
dalla presente legge.
2. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di
cui al comma 1 per i quali, nel biennio antecedente l'inizio
del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono
dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue
settimanali per lavoro prestato in settori di attività non
agricola, e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di
disoccupazione involontaria di cui agli articoli 73 e seguenti
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, qualora
possano far valere almeno dieci mesi di lavoro retribuito,
prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a
carattere continuativo, alle dipendenze della stessa impresa o
studio.
3. L'importo giornaliero del trattamento speciale è
determinato dividendo per trenta l'ottanta per cento della
retribuzione corrispondente all'orario contrattuale ordinario,
percepita nell'ultimo mese di lavoro, al netto di compensi,
comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o
siano collegati a rischi o prestazioni particolari e al netto,
altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per
contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. Trovano applicazione
i limiti
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di cui all'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n.
33.
4. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento
dell'indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare
della medesima al netto degli assegni per il nucleo familiare
eventualmente spettanti al lavoratore.
5. Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo
massimo di novanta giorni, comprese le domeniche e gli altri
giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme
vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione.
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