| 1. Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è erogato
dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in seno al quale è
istituita una separata contabilità.
2. Alla copertura dell'onere posto a carico della gestione
di cui al comma 1 si provvede:
a) mediante versamento da parte delle imprese e
degli studi professionali indicati nel comma 1 dell'articolo 1
di un contributo nella misura dell'uno per cento delle
retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, a decorrere dal primo periodo di
paga successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. La misura del contributo può essere variata in
relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al
fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Tale modifica è obbligatoria quando la
differenza tra le entrate e le uscite risulti superiore al
dieci per cento;
b) mediante versamento, da parte delle imprese e
studi professionali, indicati nella lettera a), che
effettuano licenziamenti
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nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
di una somma corrispondente a quindici giorni del trattamento
speciale calcolata secondo quanto previsto al comma 3 dello
stesso articolo 1, al lordo della riduzione prevista per il
caso di godimento dell'indennità di disoccupazione
involontaria di cui agli articoli 73 e seguenti del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, da
effettuarsi all'atto del licenziamento, salvo successivo
conguaglio, su domanda dell'impresa o dello studio, in caso di
anticipata cessazione del trattamento medesimo.
3. Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle
relative alla gestione degli assegni per il nucleo
familiare.
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