Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6625
DDL0555-0004
Progetto di legge Camera n. 555 - testo presentato - (DDL12-555)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C555. TESTIPDL
...C555.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC555 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è erogato
  dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la
  disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto
  nazionale della previdenza sociale, in seno al quale è
  istituita una separata contabilità.
    2.  Alla copertura dell'onere posto a carico della gestione
  di cui al comma 1 si provvede:
        a)  mediante versamento da parte delle imprese e
  degli studi professionali indicati nel comma 1 dell'articolo 1
  di un contributo nella misura dell'uno per cento delle
  retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al
  contributo integrativo per l'assicurazione contro la
  disoccupazione involontaria, a decorrere dal primo periodo di
  paga successivo alla data di entrata in vigore della presente
  legge.  La misura del contributo può essere variata in
  relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al
  fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
  organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
  rappresentative.  Tale modifica è obbligatoria quando la
  differenza tra le entrate e le uscite risulti superiore al
  dieci per cento;
        b)  mediante versamento, da parte delle imprese e
  studi professionali, indicati nella lettera  a),  che
  effettuano licenziamenti
 
                               Pag. 5
 
  nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
  di una somma corrispondente a quindici giorni del trattamento
  speciale calcolata secondo quanto previsto al comma 3 dello
  stesso articolo 1, al lordo della riduzione prevista per il
  caso di godimento dell'indennità di disoccupazione
  involontaria di cui agli articoli 73 e seguenti del regio
  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, da
  effettuarsi all'atto del licenziamento, salvo successivo
  conguaglio, su domanda dell'impresa o dello studio, in caso di
  anticipata cessazione del trattamento medesimo.
    3.  Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal
  presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
  norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria
  per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle
  relative alla gestione degli assegni per il nucleo
  familiare.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-555 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0555 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=012 PAGFIN=0005 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=055500 00 FASCIDC=12DDL0555 SORTNAV=0055500 000 00000 ZZDDLC555 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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