| 1. Il trattamento speciale è corrisposto dal giorno
dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni
successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale
è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.
2. Il diritto al trattamento speciale si prescrive nel
termine di due anni dalla data del licenziamento. Nel caso in
cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche
l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel
predetto termine di due anni.
3. I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il
trattamento speciale sono utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e alla determinazione della misura di
questa.
4. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa sono versate, a carico della contabilità separata
di cui all'articolo 2, comma 1, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
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