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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6628
DDL0556-0002
Progetto di legge Camera n. 556 - testo presentato - (DDL12-556)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C556. TESTIPDL
...C556.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC556 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- I mutilati ed invalidi del lavoro
  che superano ormai il milione e trecentomila unità vengono
  ingiustamente esclusi dai benefìci previdenziali, sanitari e
  assistenziali a causa della computabilità della rendita
  infortunistica liquidata dall'INAIL ai sensi del testo unico
  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
  1124, e successive modificazioni.
    La situazione è destinata ad aggravarsi in quanto le
  regioni, in attuazione dell'articolo 118 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
  procedono al riordino della materia assistenziale, vanificando
  tutte quelle prestazioni che questa categoria aveva conseguito
  nell'arco di un quarantennio.  Ciò si verifica inevitabilmente
  perché superando il concetto dell'assistenza per categoria i
  comuni erogheranno prestazioni agli invalidi del lavoro come a
  qualsiasi cittadino esclusivamente sulla base dello  status
  di bisogno personale e del nucleo familiare; è chiaro che
  la valutazione del bisogno avviene con riferimento al
  parametro del reddito complessivo.
    Se poi verrà codificato l'orientamento di unificare le
  liste del collocamento obbligatorio con conseguente avviamento
 
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  secondo i criteri del collocamento ordinario (fondati sul
  bisogno) a quel punto la computabilità della rendita nella
  formazione del reddito individuale e complessivo, renderà
  inoperante il diritto al lavoro dei soggetti in questione.
    Per evitare conseguenze così negative è necessario
  prevedere legislativamente l'esclusione della rendita dal
  reddito monetario ai fini tributari, previdenziali, sanitari,
  assistenziali e a qualisiasi fine.
    A giustificazione della proposta si ritiene opportuno fare
  riferimento alla natura giuridica dell'assicurazione contro
  gli infortuni sul lavoro e correlativamente alla sua
  prestazione economica più importante costituita dalla rendita
  per inabilità permanente totale o parziale.
    In via preliminare non si può disconoscere che l'infortunio
  è un evento dannoso e che il risarcimento del danno
  rappresenta il contenuto pratico dell'istituto dell'infortunio
  sul lavoro; anzi è proprio l'obbligo del risarcimento che
  costituisce quella conseguenza giuridica del fenomeno, la
  quale conferisce all'infortunio, fatto meramente naturale, il
  carattere e la figura di un fatto giuridico.
    Può ritenersi pacificamente acquisito che il contenuto ed
  il significato del danno corrisponde ad una diminuzione del
  patrimonio  (Damnum et damnatio ab ademptione et quasi
  diminutione patrimonii dicta sunt -  L.3, Paul Lib. 47 ad
  Edictum).
    Fermo dunque il concetto che il danno corrisponde ad una
  diminuzione del patrimonio, è necessario, per la valutazione
  di quello derivante dall'infortunio sul lavoro, accertare
  quale sia il patrimonio che ne viene ridotto.
    L'indagine è elementare: il patrimonio del lavoratore
  consiste nella sua attitudine al lavoro, nella sua capacità di
  produrre a mezzo del lavoro.  Di qui emerge evidente la figura
  del danno da infortunio: quello corrispondente cioé alla
  diminuzione della capacità produttiva del lavoratore, che
  costituisce il suo patrimonio; ma c'è di più, parlando
  dell'infortunato, non deve essere dimenticato che egli è prima
  di tutto un uomo e che, se anche nel rapporto di lavoro - che
  rappresenta la fonte principale del suo diritto al
  risarcimento - viene dedotta ed ha giuridica importanza
  soltanto o fondamentalmente la sua qualità di lavoratore, nel
  suo elemento patrimoniale e non personale, tuttavia non si può
  scindere il lavoratore dalla persona, il contraente dall'uomo,
  poiché l'oggetto del contratto è e resta sempre la prestazione
  di un'attività personale.
    Da tutto questo deriva che se il patrimonio del lavoratore
  come tale, risulta essere la sua capacità a produrre come
  lavoratore non può disconoscersi che anche la integrità
  psico-fisica dell'uomo - quindi del lavoratore come persona -
  costituisca un patrimonio egualmente prezioso.  E poiché, se un
  infortunio colpisce un lavoratore, esso, oltre a ridurre la
  sua capacità lavorativa verrà a ledere nella maggioranza dei
  casi anche la sua integrità psicofisica, si comprende che
  l'infortunio arrecherà all'infortunato un doppio danno: uno,
  consistente nella lesione e riduzione del suo patrimonio come
  lavoratore (inabilità al lavoro); un altro, nella riduzione
  del suo patrimonio come persona (menomazione fisio-psichica).
  Purtroppo questa seconda specie di danno non ha rilevanza
  secondo le nostre leggi infortunistiche ai fini del
  risarcimento dell'evento lesivo prodotto dal lavoro.
    Ma, anche con riferimento soltanto al danno patrimoniale,
  si deve osservare che l'applicazione del principio del rischio
  professionale non è illimitata, nel senso cioé che non tutto
  il danno causato dall'infortunio viene risarcito.  Ed è stato
  sempre così; prima col sistema della fissazione dell'indennità
  che i francesi chiamano  forfaitaire  (liquidazione in
  capitale), poi col sistema della rendita dal 1937.
    E' per le considerazioni svolte che l'assicurazione
  infortuni, espressiva di una funzione indennitaria di
  carattere sociale, si fonda sulla solidarietà di gruppo non
  solo in via prioritaria, ma anche esclusiva, non essendo
  previsto alcun concorso finanziario dello Stato a titolo di
  solidarietà generale.
    Tale assicurazione, secondo la dottrina tradizionale, si
  qualifica come assicurazione - danni, (salvo talune eccezioni
 
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  determinate dalla speciale natura dell'interesse assicurato),
  sia sotto l'aspetto causale sia sulla base dell'evoluzione
  legislativa.
    Come è noto, attualmente, l'indennizzo avviene attraverso
  l'INAIL e mediante la rendita di inabilità permanente.  Pur con
  i diversi criteri in vigore per i settori assicurativi
  (industria-agricoltura), tale prestazione viene corrisposta al
  lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale
  che lo privino dell'attitudine al lavoro completamente e per
  tutta la vita (inabilità permanente o parziale).
    Secondo dottrina e giurisprudenza tale rendita ha natura di
  mera reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva o
  integrativa della retribuzione.
    Esattamente il Ministero delle finanze, con circolare, n.
  1/RT del 15 dicembre 1973 e più chiaramente con circolare n.
  9/8/1206 del 31 maggio 1979, nel trattare delle prestazioni
  economiche erogate dall'INAIL per effetto del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni e
  integrazioni, affermò che dette prestazioni economiche, nelle
  quali è riconducibile la rendita "hanno in comune un carattere
  risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto
  dell'infortunio sul lavoro".  Il Ministero delle finanze ha
  chiarito che dette somme sono dirette "a integrare il danno
  alla salute e sono determinate con riguardo alla perdita o
  diminuzione dell'attitudine al lavoro".
    Interpretazione amministrativa esatta, tenuto conto che
  attitudine al lavoro altro non significa se non idoneità a
  trarre un
  profitto economico dal lavoro; il profitto economico essendo
  costituito dal guadagno, l'attitudine al lavoro si realizza
  con la capacità di guadagnare.
    Anche la legislazione infortunistica crea un parallelismo
  fra attitudine al lavoro e capacità di guadagno, prescrivendo
  che la misura della rendita con la quale si deve risarcire
  l'infortunato del danno economico sofferto in conseguenza
  dell'infortunio deve essere proporzionata al grado di
  inabilità.
    Successivamente la commissione tributaria centrale, sezione
  XXIV, con decisione n. 2070 del 14 luglio 1983 condivise la
  disposizione di esclusione della somma sopra menzionata dalla
  formazione del reddito complessivo del percipiente da
  assoggettare all'IRPEF.
    "Del pari va tenuto presente che la rendita da infortunio
  non può essere qualificata reddito secondo la comune accezione
  data alla parola dalle disposizioni tributarie, per cui non
  può essere equiparata alla pensione o quanto meno corrisposta
  a titolo di pensione".
    Si può anche ricordare che il testo unico delle leggi sulle
  imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, all'articolo 134, nello
  specificare i redditi esclusi dal computo del reddito
  complessivo, include "il trattamente di pensione di guerra, i
  soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le
  pensioni per le decorazioni dell'ordine militare d'Italia" e
  la legge 8 agosto 1991, n. 261, ha riconfermato tale
  orientamento.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-556 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0556 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=055600 00 FASCIDC=12DDL0556 SORTNAV=0055600 000 00000 ZZDDLC556 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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