| Onorevoli Colleghi! -- I mutilati ed invalidi del lavoro
che superano ormai il milione e trecentomila unità vengono
ingiustamente esclusi dai benefìci previdenziali, sanitari e
assistenziali a causa della computabilità della rendita
infortunistica liquidata dall'INAIL ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni.
La situazione è destinata ad aggravarsi in quanto le
regioni, in attuazione dell'articolo 118 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
procedono al riordino della materia assistenziale, vanificando
tutte quelle prestazioni che questa categoria aveva conseguito
nell'arco di un quarantennio. Ciò si verifica inevitabilmente
perché superando il concetto dell'assistenza per categoria i
comuni erogheranno prestazioni agli invalidi del lavoro come a
qualsiasi cittadino esclusivamente sulla base dello status
di bisogno personale e del nucleo familiare; è chiaro che
la valutazione del bisogno avviene con riferimento al
parametro del reddito complessivo.
Se poi verrà codificato l'orientamento di unificare le
liste del collocamento obbligatorio con conseguente avviamento
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secondo i criteri del collocamento ordinario (fondati sul
bisogno) a quel punto la computabilità della rendita nella
formazione del reddito individuale e complessivo, renderà
inoperante il diritto al lavoro dei soggetti in questione.
Per evitare conseguenze così negative è necessario
prevedere legislativamente l'esclusione della rendita dal
reddito monetario ai fini tributari, previdenziali, sanitari,
assistenziali e a qualisiasi fine.
A giustificazione della proposta si ritiene opportuno fare
riferimento alla natura giuridica dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e correlativamente alla sua
prestazione economica più importante costituita dalla rendita
per inabilità permanente totale o parziale.
In via preliminare non si può disconoscere che l'infortunio
è un evento dannoso e che il risarcimento del danno
rappresenta il contenuto pratico dell'istituto dell'infortunio
sul lavoro; anzi è proprio l'obbligo del risarcimento che
costituisce quella conseguenza giuridica del fenomeno, la
quale conferisce all'infortunio, fatto meramente naturale, il
carattere e la figura di un fatto giuridico.
Può ritenersi pacificamente acquisito che il contenuto ed
il significato del danno corrisponde ad una diminuzione del
patrimonio (Damnum et damnatio ab ademptione et quasi
diminutione patrimonii dicta sunt - L.3, Paul Lib. 47 ad
Edictum).
Fermo dunque il concetto che il danno corrisponde ad una
diminuzione del patrimonio, è necessario, per la valutazione
di quello derivante dall'infortunio sul lavoro, accertare
quale sia il patrimonio che ne viene ridotto.
L'indagine è elementare: il patrimonio del lavoratore
consiste nella sua attitudine al lavoro, nella sua capacità di
produrre a mezzo del lavoro. Di qui emerge evidente la figura
del danno da infortunio: quello corrispondente cioé alla
diminuzione della capacità produttiva del lavoratore, che
costituisce il suo patrimonio; ma c'è di più, parlando
dell'infortunato, non deve essere dimenticato che egli è prima
di tutto un uomo e che, se anche nel rapporto di lavoro - che
rappresenta la fonte principale del suo diritto al
risarcimento - viene dedotta ed ha giuridica importanza
soltanto o fondamentalmente la sua qualità di lavoratore, nel
suo elemento patrimoniale e non personale, tuttavia non si può
scindere il lavoratore dalla persona, il contraente dall'uomo,
poiché l'oggetto del contratto è e resta sempre la prestazione
di un'attività personale.
Da tutto questo deriva che se il patrimonio del lavoratore
come tale, risulta essere la sua capacità a produrre come
lavoratore non può disconoscersi che anche la integrità
psico-fisica dell'uomo - quindi del lavoratore come persona -
costituisca un patrimonio egualmente prezioso. E poiché, se un
infortunio colpisce un lavoratore, esso, oltre a ridurre la
sua capacità lavorativa verrà a ledere nella maggioranza dei
casi anche la sua integrità psicofisica, si comprende che
l'infortunio arrecherà all'infortunato un doppio danno: uno,
consistente nella lesione e riduzione del suo patrimonio come
lavoratore (inabilità al lavoro); un altro, nella riduzione
del suo patrimonio come persona (menomazione fisio-psichica).
Purtroppo questa seconda specie di danno non ha rilevanza
secondo le nostre leggi infortunistiche ai fini del
risarcimento dell'evento lesivo prodotto dal lavoro.
Ma, anche con riferimento soltanto al danno patrimoniale,
si deve osservare che l'applicazione del principio del rischio
professionale non è illimitata, nel senso cioé che non tutto
il danno causato dall'infortunio viene risarcito. Ed è stato
sempre così; prima col sistema della fissazione dell'indennità
che i francesi chiamano forfaitaire (liquidazione in
capitale), poi col sistema della rendita dal 1937.
E' per le considerazioni svolte che l'assicurazione
infortuni, espressiva di una funzione indennitaria di
carattere sociale, si fonda sulla solidarietà di gruppo non
solo in via prioritaria, ma anche esclusiva, non essendo
previsto alcun concorso finanziario dello Stato a titolo di
solidarietà generale.
Tale assicurazione, secondo la dottrina tradizionale, si
qualifica come assicurazione - danni, (salvo talune eccezioni
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determinate dalla speciale natura dell'interesse assicurato),
sia sotto l'aspetto causale sia sulla base dell'evoluzione
legislativa.
Come è noto, attualmente, l'indennizzo avviene attraverso
l'INAIL e mediante la rendita di inabilità permanente. Pur con
i diversi criteri in vigore per i settori assicurativi
(industria-agricoltura), tale prestazione viene corrisposta al
lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale
che lo privino dell'attitudine al lavoro completamente e per
tutta la vita (inabilità permanente o parziale).
Secondo dottrina e giurisprudenza tale rendita ha natura di
mera reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva o
integrativa della retribuzione.
Esattamente il Ministero delle finanze, con circolare, n.
1/RT del 15 dicembre 1973 e più chiaramente con circolare n.
9/8/1206 del 31 maggio 1979, nel trattare delle prestazioni
economiche erogate dall'INAIL per effetto del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni, affermò che dette prestazioni economiche, nelle
quali è riconducibile la rendita "hanno in comune un carattere
risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto
dell'infortunio sul lavoro". Il Ministero delle finanze ha
chiarito che dette somme sono dirette "a integrare il danno
alla salute e sono determinate con riguardo alla perdita o
diminuzione dell'attitudine al lavoro".
Interpretazione amministrativa esatta, tenuto conto che
attitudine al lavoro altro non significa se non idoneità a
trarre un
profitto economico dal lavoro; il profitto economico essendo
costituito dal guadagno, l'attitudine al lavoro si realizza
con la capacità di guadagnare.
Anche la legislazione infortunistica crea un parallelismo
fra attitudine al lavoro e capacità di guadagno, prescrivendo
che la misura della rendita con la quale si deve risarcire
l'infortunato del danno economico sofferto in conseguenza
dell'infortunio deve essere proporzionata al grado di
inabilità.
Successivamente la commissione tributaria centrale, sezione
XXIV, con decisione n. 2070 del 14 luglio 1983 condivise la
disposizione di esclusione della somma sopra menzionata dalla
formazione del reddito complessivo del percipiente da
assoggettare all'IRPEF.
"Del pari va tenuto presente che la rendita da infortunio
non può essere qualificata reddito secondo la comune accezione
data alla parola dalle disposizioni tributarie, per cui non
può essere equiparata alla pensione o quanto meno corrisposta
a titolo di pensione".
Si può anche ricordare che il testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, all'articolo 134, nello
specificare i redditi esclusi dal computo del reddito
complessivo, include "il trattamente di pensione di guerra, i
soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le
pensioni per le decorazioni dell'ordine militare d'Italia" e
la legge 8 agosto 1991, n. 261, ha riconfermato tale
orientamento.
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