| 1. Le somme corrisposte a titolo di rendita o assegno per
infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, per la loro natura
risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono,
pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari
ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a
carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo
familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di
altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri
ovvero di benefìci economici e assistenziali.
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