| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 l'indennità di
comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui
all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è
stabilita in misura pari ai due terzi dell'indennità di
accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11
febbraio 1980, n. 18, ivi compresi i meccanismi di adeguamento
automatico.
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