| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 90 miliardi annue, a decorrere
dall'anno 1995, si provvede, per gli anni 1995 e 1996,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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