| Onorevoli Colleghi! -- La tutela delle attività di
particolare rilievo artistico e tradizionale assume una
importanza particolare, al fine di preservare il carattere
peculiare e "storico" del settore artigianale.
Veri e propri artisti, dei quali nei secoli si è perso il
nome, hanno caratterizzato intere epoche con i propri stili,
tramandando tecniche e capacità creative che sono divenute,
con il tempo, patrimonio esclusivo di pochi (sempre meno)
artigiani.
D'altronde lo stesso concetto di produzione artistica è
entrato nel patrimonio comune, per distinguere una attività
che utilizzando modelli e tecniche che risalgono nel tempo e
nella tradizione artistica e culturale delle zone di
produzione, riprende, con fedeltà la tradizione storica degli
stili antichi, inserendosi nel solco di
apprezzate tradizioni produttive che trovano la loro origine
in secoli passati.
L'evoluzione tecnologica e la domanda di beni economici
prodotti in serie tendono a svilire questo patrimonio
culturale, la sussistenza del quale si deve all'iniziativa di
qualche artigiano, ancorato alle proprie radici e strenuo
difensore di tecniche tradizionali.
E' pertanto una grave responsabilità dello Stato non
rispondere in modo efficace alle esigenze di attenzione del
comparto tutelando, in particolare attraverso la formazione
scolastica e professionale, questa risorsa nazionale del tutto
peculiare.
Occorre a tali fini una apposita normativa quadro che
realizzi l'identificazione certa della produzione artistica,
realizzata con l'osservanza di tecniche di produzione
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e di lavorazione, vale a dire con il rispetto di precisi
modelli e stili, in conformità a criteri predeterminati
secondo rigorosi parametri storico-culturali.
Così come è avvenuto per la ceramica artistica e
tradizionale, si deve infatti provvedere anche per ben
individuati settori artigiani - come, ad esempio, per il
mobile d'arte, il vetro artistico, le campane, gli strumenti
musicali, il ferro battuto, il rame, il legno, l'oreficeria -
ad una definizione "a denominazione controllata", con tutte le
garanzie che ciò comporta ed in particolare per evitare
l'immissione sul mercato di beni prodotti al di fuori di
modelli, forme, stili e decori e di tecniche di lavorazione e
di produzione che costituiscono gli elementi tipici del
patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive
consolidatesi a livello locale.
Ai fini del riconoscimento della tutela, dovrà essere
accertata la conformità delle tecniche di lavorazione e di
produzione alle specifiche previsioni contenute in appositi
"disciplinari di produzione", da definirsi in rapporto alle
tecniche, alle forme ed agli stili che si sono consolidati in
alcune zone di affermata tradizione artistica.
Operando in tal senso, quindi, non solo si garantisce il
cliente della qualità del prodotto, ma le imprese si possono
presentare sul mercato nazionale ed internazionale con
maggiore credibilità e soprattutto viene valorizzato un
settore assolutamente peculiare della nostra cultura artistica
e produttiva.
In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce
l'obbligo, in capo allo Stato, della tutela della
denominazione e delle specificità delle produzioni artistiche
(articolo 1), tutela che viene realizzata su base regionale
(articolo 3) mediante l'apposizione - da parte di produttori
iscritti in un apposito registro tenuto presso le camere di
commercio (articolo 4) - di un marchio identificativo sui
prodotti realizzati a norma dei disciplinari di produzione
(articolo 5) definiti ed approvati da un apposito
organismo, il "Consiglio nazionale per la tutela delle
produzioni artistiche" (articolo 6).
Le produzioni tutelate sono definite all'articolo 2, il
quale stabilisce il principio per cui "sono considerate
produzioni artistiche quelle effettuate secondo forme,
qualità, decori, tecniche e stili che costituiscono il
patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di
affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle
innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da
questa prendono ispirazione, avvio, e qualificazione",
demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione minuta
delle singole produzioni da tutelare.
Particolare attenzione va posta al comma 2 dell'articolo 2,
che prevede la medesima forma di tutela anche per produzioni
effettuate al di fuori delle zone anzidette, purché siano
realizzate in perfetta conformità con i citati disciplinari di
produzione.
Ciò al fine di permettere, pur nel rispetto delle finalità
della normativa, una necessaria elasticità nell'insediamento
degli opifici produttivi.
Da ultimo, va notato che il progetto di legge prevede la
costituzione volontaria di forme associative tra produttori
per la migliore tutela delle proprie produzioni, cui possono
essere affidati anche compiti di vigilanza istituzionale
sull'osservanza delle disposizioni dei disciplinari, a patto
che abbiano determinate caratteristiche di rappresentatività e
democraticità.
In conclusione si richiama ancora l'attenzione del
Parlamento sulla necessità di pervenire, nei tempi più brevi,
all'approvazione della presente proposta di legge, a mezzo
della quale si potrà senz'altro ottenere un sistema giuridico
in materia di produzioni tradizionali ed artistiche
maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica
ed operativa degli operatori e dell'utenza.
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