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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6637
DDL0558-0002
Progetto di legge Camera n. 558 - testo presentato - (DDL12-558)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C558. TESTIPDL
...C558.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC558 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La tutela delle attività di
  particolare rilievo artistico e tradizionale assume una
  importanza particolare, al fine di preservare il carattere
  peculiare e "storico" del settore artigianale.
    Veri e propri artisti, dei quali nei secoli si è perso il
  nome, hanno caratterizzato intere epoche con i propri stili,
  tramandando tecniche e capacità creative che sono divenute,
  con il tempo, patrimonio esclusivo di pochi (sempre meno)
  artigiani.
    D'altronde lo stesso concetto di produzione artistica è
  entrato nel patrimonio comune, per distinguere una attività
  che utilizzando modelli e tecniche che risalgono nel tempo e
  nella tradizione artistica e culturale delle zone di
  produzione, riprende, con fedeltà la tradizione storica degli
  stili antichi, inserendosi nel solco di
  apprezzate tradizioni produttive che trovano la loro origine
  in secoli passati.
    L'evoluzione tecnologica e la domanda di beni economici
  prodotti in serie tendono a svilire questo patrimonio
  culturale, la sussistenza del quale si deve all'iniziativa di
  qualche artigiano, ancorato alle proprie radici e strenuo
  difensore di tecniche tradizionali.
    E' pertanto una grave responsabilità dello Stato non
  rispondere in modo efficace alle esigenze di attenzione del
  comparto tutelando, in particolare attraverso la formazione
  scolastica e professionale, questa risorsa nazionale del tutto
  peculiare.
    Occorre a tali fini una apposita  normativa quadro  che
  realizzi l'identificazione certa della produzione artistica,
  realizzata con l'osservanza di tecniche di produzione
 
                               Pag. 2
 
  e di lavorazione, vale a dire con il rispetto di precisi
  modelli e stili, in conformità a criteri predeterminati
  secondo rigorosi parametri storico-culturali.
    Così come è avvenuto per la ceramica artistica e
  tradizionale, si deve infatti provvedere anche per ben
  individuati settori artigiani - come, ad esempio, per il
  mobile d'arte, il vetro artistico, le campane, gli strumenti
  musicali, il ferro battuto, il rame, il legno, l'oreficeria -
  ad una definizione "a denominazione controllata", con tutte le
  garanzie che ciò comporta ed in particolare per evitare
  l'immissione sul mercato di beni prodotti al di fuori di
  modelli, forme, stili e decori e di tecniche di lavorazione e
  di produzione che costituiscono gli elementi tipici del
  patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive
  consolidatesi a livello locale.
    Ai fini del riconoscimento della tutela, dovrà essere
  accertata la conformità delle tecniche di lavorazione e di
  produzione alle specifiche previsioni contenute in appositi
  "disciplinari di produzione", da definirsi in rapporto alle
  tecniche, alle forme ed agli stili che si sono consolidati in
  alcune zone di affermata tradizione artistica.
    Operando in tal senso, quindi, non solo si garantisce il
  cliente della qualità del prodotto, ma le imprese si possono
  presentare sul mercato nazionale ed internazionale con
  maggiore credibilità e soprattutto viene valorizzato un
  settore assolutamente peculiare della nostra cultura artistica
  e produttiva.
    In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce
  l'obbligo, in capo allo Stato, della tutela della
  denominazione e delle specificità delle produzioni artistiche
  (articolo 1), tutela che viene realizzata su base regionale
  (articolo 3) mediante l'apposizione - da parte di produttori
  iscritti in un apposito registro tenuto presso le camere di
  commercio (articolo 4) - di un marchio identificativo sui
  prodotti realizzati a norma dei disciplinari di produzione
  (articolo 5) definiti ed approvati da un apposito
  organismo, il "Consiglio nazionale per la tutela delle
  produzioni artistiche" (articolo 6).
    Le produzioni tutelate sono definite all'articolo 2, il
  quale stabilisce il principio per cui "sono considerate
  produzioni artistiche quelle effettuate secondo forme,
  qualità, decori, tecniche e stili che costituiscono il
  patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di
  affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle
  innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da
  questa prendono ispirazione, avvio, e qualificazione",
  demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione minuta
  delle singole produzioni da tutelare.
    Particolare attenzione va posta al comma 2 dell'articolo 2,
  che prevede la medesima forma di tutela anche per produzioni
  effettuate al di fuori delle zone anzidette, purché siano
  realizzate in perfetta conformità con i citati disciplinari di
  produzione.
    Ciò al fine di permettere, pur nel rispetto delle finalità
  della normativa, una necessaria elasticità nell'insediamento
  degli opifici produttivi.
    Da ultimo, va notato che il progetto di legge prevede la
  costituzione volontaria di forme associative tra produttori
  per la migliore tutela delle proprie produzioni, cui possono
  essere affidati anche compiti di vigilanza istituzionale
  sull'osservanza delle disposizioni dei disciplinari, a patto
  che abbiano determinate caratteristiche di rappresentatività e
  democraticità.
    In conclusione si richiama ancora l'attenzione del
  Parlamento sulla necessità di pervenire, nei tempi più brevi,
  all'approvazione della presente proposta di legge, a mezzo
  della quale si potrà senz'altro ottenere un sistema giuridico
  in materia di produzioni tradizionali ed artistiche
  maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica
  ed operativa degli operatori e dell'utenza.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-558 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0558 TOTPAG=0008 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=055800 00 FASCIDC=12DDL0558 SORTNAV=0055800 000 00000 ZZDDLC558 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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