| (Produzioni tutelate).
1. Sono considerate produzioni artistiche, ai fini della
presente legge, quelle effettuate secondo forme, qualità,
decori, tecniche e stili che costituiscono il patrimonio
storico e culturale consolidatosi in zone di affermata e
intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni
che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa
prendono ispirazione, avvio, e qualificazione.
2. Ai fini della presente legge sono considerate produzioni
artistiche anche quelle effettuate al di fuori delle zone di
cui al comma 1 nel rispetto delle modalità indicate dai
disciplinari di produzione di cui all'articolo 5.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e
le organizzazioni nazionali delle categorie interessate, sono
individuate le singole produzioni, conformi ai princìpi di cui
alla presente legge, che risultino meritevoli di tutela.
4. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le
medesime modalità ivi previste.
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