| (Forme di tutela).
1. La tutela delle produzioni artistiche viene attuata su
base regionale mediante l'apposizione sui prodotti di un
marchio recante la dicitura "Produzione artistica italiana"
seguita dalla denominazione della specifica tipologia di
produzione.
2. Hanno titolo all'apposizione del marchio di cui al comma
1 gli operatori iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
le cui produzioni sono conformi alle previsioni del relativo
disciplinare di produzione. A tale fine i soggetti anzidetti
devono avanzare apposita istanza presso il competente
assessorato regionale, che decide entro trenta giorni.
3. Qualora uno specifico settore delle produzioni
artistiche riguardi la competenza di più regioni,
l'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata da
ciascuna delle regioni interessate.
4. L'uso del marchio di cui al comma 1 senza
l'autorizzazione regionale comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo
compreso tra un minimo di 2 milioni e un massimo di 50 milioni
di lire.
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