| (Registro dei produttori).
1. Ai fini del perseguimento delle forme di tutela di cui
alla presente legge è istituito, presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il "registro
della produzione artistica", cui sono tenuti ad iscriversi gli
operatori dei settori produttivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1
le imprese devono comprovare l'appartenenza prevalente delle
proprie produzioni al settore delle produzioni artistiche così
come definite dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1 è normalmente tenuto
presso le commissioni
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provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il Consiglio nazionale per la tutela della produzione
artistica di cui all'articolo 6, fissa le modalità per la
costituzione ed il funzionamento dei registri provinciali di
cui al comma 1.
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