| (Consiglio nazionale per la tutela delle produzioni
artistiche).
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1
in maniera omogenea a livello nazionale, è istituito il
Consiglio nazionale per la tutela delle produzioni artistiche,
di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio:
a) definisce ed approva, anche ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, i disciplinari
Pag. 6
di produzione per le singole categorie di lavorazione,
procedendo anche alla variazione ed all'aggiornamento dei
medesimi;
b) collabora alle iniziative di studio e
promozionali dirette a conseguire il miglioramento ed una più
estesa divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in
Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle
medesime, d'intesa con le regioni, gli altri enti locali
competenti, i consorzi ed ogni altro ente od organismo
interessato;
c) adempie agli altri incarichi eventualmente al
medesimo affidati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
| |