| (Consorzi di produzione).
1. Gli operatori di ogni specifico settore possono
costituirsi in consorzi ed enti per la tutela delle produzioni
artistiche.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto da emanare sentite le
regioni interessate, può affidare agli organismi di cui al
comma 1 i compiti di vigilanza, in collegamento con il
Consiglio, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel
disciplinare di produzione, garantendo la rispondenza delle
produzioni per le quali è stato richiesto il marchio di
denominazione alle caratteristiche previste dal disciplinare
medesimo.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate
da parte di ciascun consorzio ed ente solo nei confronti dei
propri associati e possono essere conferite al consorzi ed
enti i quali:
a) comprendano tanti soci che rappresentino non
meno del 50 per cento delle imprese dello specifico settore
delle produzioni artistiche, iscritte nel registro di cui
all'articolo 4;
b) siano retti da statuti che consentano senza
discriminazioni l'ammissione al consorzio o ente degli
operatori delle produzioni artistiche iscritti nel registro di
cui all'articolo 4;
c) garantiscano un efficace ed imparziale
svolgimento delle funzioni affidate.
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4. I consorzi ed enti cui sono affidate le funzioni di cui
al comma 2 sono soggetti alla vigilanza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esercitata
d'intesa con la regione interessata. Qualsiasi modificazione
allo statuto dei consorzi e degli enti deve essere approvata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo conforme parere della regione interessata.
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