| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, nell'attribuire miglioramenti economici a favore
di talune categorie di pubblici dipendenti, ha previsto,
all'articolo 9, comma 2, l'inquadramento nell'VIII qualifica
funzionale di personale rivestente i profili di collaboratore
tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria di settima qualifica, di collaboratore
amministrativo, di collaboratore amministrativo direttore di
mensa e/o casa, collaboratore contabile dell'area funzionale
amministrativo-contabile della medesima
VII qualifica funzionale, di collaboratore di
elaborazione dati dell'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati, di collaboratore di biblioteca dell'area
funzionale delle biblioteche e di collaboratore di ufficio
tecnico dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e
ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa VII
qualifica.
Questa norma ha creato notevoli sperequazioni nei riguardi
di dipendenti degli enti locali territoriali i quali sono
rimasti esclusi da tale beneficio pur trovandosi nelle
identiche condizioni.
La presente proposta di legge intende ovviare a tale
sperequazione.
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