| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, si
applicano anche ai dipendenti dei comuni, delle
amministrazioni provinciali e regionali, inquadrati nella VII
qualifica funzionale delle aree amministrative contabili e
tributarie.
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è
a carico dei comuni, delle province e delle regioni.
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