| 1. Per le votazioni a scrutino segreto nei consigli
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali deve
essere garantito che un apposito spazio nell'aula della
adunanza, o nelle immediate adiacenze della stessa, sia
destinato a seggio elettorale.
2. Ciascun elettore riceve la scheda di votazione vidimata
dal segretario della seduta, sulla quale appone il proprio
voto in modo segreto.
3. La mancata esecuzione della procedura di cui alla
presente legge comporta la nullità della deliberazione
adottata.
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