| 1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le parole:
"può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti
forniti di personalità giuridica di diritto privato che per
finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo
sociale o educativo" sono sostituite dalle seguenti: "ove
ricorra richiesta del comune interessato nel cui territorio
ricadono i beni, il Ministro delle finanze ne dispone il
trasferimento al comune medesimo".
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