| Onorevoli Colleghi! -- Da una lettura coordinata e
d'insieme delle numerose richieste di autorizzazione a
procedere indirizzate al Parlamento è emerso che nel
territorio italiano, da diversi anni, si è venuto a creare un
particolare "ambiente di favore" di cui hanno goduto taluni
esponenti politici e taluni imprenditori contigui agli
stessi.
In mancanza di un adeguamento della normativa vigente c'è
il serio rischio che nelle more dei procedimenti penali
relativi, in particolare, a "tangentopoli" i beni conseguiti
illegalmente dagli indagati siano sottratti alla giustizia.
Per evitare tale situazione è quindi opportuno ed
urgente estendere le disposizioni di carattere patrimoniale
di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai politici
responsabili dei reati di corruzione, concussione,
ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento
pubblico dei partiti. In questo modo il tribunale, anche
d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali il politico, nei cui confronti è stato iniziato
il procedimento, risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come
la notevole differenza tra il tenore di vita e l'entità dei
reati apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano
il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
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Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
può disporre, inoltre, la confisca dei beni sequestrati dei
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Non è
certamente accettabile, infatti, che a seguito magari di
condanne a "pesanti" pene detentive non venga restituito allo
Stato quanto sottratto e quanto dovuto per il risarcimento del
danno.
L'approvazione urgente di tale proposta di legge
costituirebbe un importante tassello di un nuovo e necessario
orientamento politico successivo alle vicende di
"tangentopoli" e permetterebbe una importante trasformazione
dell'ordinamento italiano, costituendo, a carico dei politici
corrotti, situazioni giuridiche non privilegiate.
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