| 1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale
previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, si applicano
ai responsabili delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo
4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni, e agli articoli 317, 319, 320 e 648 del codice
penale.
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