| 1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia) è sostituito dal seguente:
"&&3Art. 13. - Il consiglio regionale è eletto a
suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, con
sistema a base maggioritaria.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai
diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento.
La legge regionale determina le norme per l'elezione del
consiglio regionale e per i collegi elettorali".
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