| 1. I produttori agricoli che a norma dell'articolo 34,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno
esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo
normale possono revocarla mediante comunicazione per iscritto
all'ufficio IVA competente, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La revoca ha
effetto dal 1^ gennaio 1994.
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