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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6667
DDL0565-0002
Progetto di legge Camera n. 565 - testo presentato - (DDL12-565)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C565. TESTIPDL
...C565.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC565 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- In Italia esiste una normativa
  speciale varia e diversificata che regola, caso per caso,
  l'applicazione del divieto di fumare in locali pubblici o
  aperti al pubblico.  Su questo tema si registra una notevole
  crescita della sensibilità dei cittadini, in relazione
  all'aumento della domanda di qualità dell'ambiente ed alla
  necessità di garantire un generale rispetto del diritto alla
  salute ed alla salubrità dei luoghi in cui solitamente si
  svolgono le vicende della vita e del lavoro.  E' proprio in
  difesa dei diritti dei lavoratori che in passato sono stati
  imposti speciali divieti di fumare nell'ambito dei luoghi in
  cui si svolgono servizi pubblici, in particolare quelli di
  trasporto.  Tuttavia negli ultimi anni l'evoluzione tecnologica
  degli impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione
  dell'aria ha offerto una nuova possibilità di intervento, che
  consente un miglioramento della qualità
  dell'areazione sia per i fumatori che per i non fumatori.  In
  quest'ottica è divenuto ormai necessario e improrogabile
  superare le ingiuste discriminazioni nei confronti dei
  fumatori, stabilendo precise norme di carattere tecnico per la
  definizione delle caratteristiche degli impianti la cui
  utilizzazione consente di fumare senza pericolo per la salute
  di nessuno.  Ciò perché non è accettabile l'attuale situazione,
  in cui vanno creandosi assurde guerre tra fumatori e non
  fumatori, le cui motivazioni prescindono da valutazioni reali
  di un problema spesso strumentalizzato e, comunque, poco
  conosciuto.
    Accanto all'avvio di campagne di informazione o di studio
  in materia di tabagismo, lo Stato deve garantire la pacifica
  convivenza civile di modalità e stili di vita diversi, a volte
  radicati in tradizioni antiche e difficilmente superabili.  In
  questo senso non ci si può limitare soltanto ad un
 
                               Pag. 2
 
  invito alla reciproca cortesia, ma è necessario dettare norme
  precise che consentano a ciascuno di tutelare la propria
  salute nella certezza di restare nel diritto.  Il problema
  della qualità dell'aria che respiriamo, soprattutto nelle aree
  urbane, deve essere affrontato nel suo complesso, con
  particolare riferimento ai fumi provenienti dai tubi dei
  motori delle autovetture.  Molto spesso si vieta il fumo di
  tabacco in locali che sono completamente infestati dallo
    smog  o che comunque non sono sufficientemente aerati in
  rapporto al numero di persone che vi sono normalmente
  ospitate.  Non c'è alcun dubbio sul fatto che il fumo di
  tabacco sia nocivo per la salute umana, ma questa affermazione
  deve tener conto di una certa gradualità dell'esposizione
  ambientale a tale agente.  Inoltre deve comunque essere
  rispettato il principio di libertà, per cui perlomeno al
  fumatore deve essere consentito di condurre lo stile di vita
  che più ritiene opportuno senza danneggiare la salute altrui.
  In Italia i consumatori di prodotti da fumo sono 14 milioni,
  con tutto ciò che ne deriva sul piano della
  microconflittualità nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago,
  nei bar, nei ristoranti e negli altri luoghi pubblici.  Nella
  sostanza la presente proposta di legge prefigura un quadro
  normativo in cui è fatto obbligo al gestore di tali locali di
  bonificarli con adeguati sistemi di condizionamento,
  depurazione e ventilazione, in modo da salvaguardare la salute
  di tutti i cittadini.
    In tale ottica l'articolo 1 della presente proposta di
  legge stabilisce il principio per il quale il divieto di
  fumare per essere efficace deve essere esplicito ed
  evidente.
    L'articolo 2 elenca i luoghi in cui deve essere vietato
  fumare, escludendo i ristoranti e i bar ed i luoghi di
  lavoro.
    L'articolo 3 indica in quali dei luoghi di cui all'articolo
  2 può essere consentito fumare, purché in presenza di un
  adeguato impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria,
  le cui caratteristiche tecniche dovranno essere identificate
  da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri.  Sono comunque esclusi ospedali e scuole.
    L'articolo 4 stabilisce che, comunque, nei luoghi in cui è
  vietato fumare devono essere allestiti appositi locali,
  adeguatamente aerati, riservati ai fumatori.  Tale norma si
  applica anche ai treni ed agli aerei nazionali.
    L'articolo 5 prevede una graduale applicazione del divieto
  di fumare nei ristoranti e nei bar.  Il divieto sarà totale
  entro tre anni, ma non si potrà applicare se la presenza di
  gas nocivi nell'aria dei locali sarà causata dal fumo di
  tabacco per una percentuale inferiore al 10 per cento.
    L'articolo 6 stabilisce che nei luoghi di lavoro il divieto
  di fumare potrà essere applicato soltanto nel caso in cui la
  metà più uno di dipendenti conviventi nello stesso locale ne
  faccia richiesta.  Il divieto non potrà comunque essere
  applicato nel caso in cui la cattiva qualità dell'aria negli
  uffici sia imputabile al fumo di tabacco soltanto per un quota
  inferiore al 10 per cento.
    L'articolo 7 stabilisce le multe da applicarsi a chi fuma
  in caso di divieto ed a chi non espone con evidenza il divieto
  nei locali in cui esso deve essere applicato.
    L'articolo 8 vieta ai datori di lavoro le discriminazioni
  tra lavoratori fumatori e non fumatori.
    L'articolo 9 consente alle associazioni dei fumatori piena
  legittimazione nella difesa in giudizio degli interessi dei
  fumatori.
 
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