| 1. E' vietato fumare nei seguenti locali chiusi e
accessibili al pubblico:
a) ospedali e case di cura, pubblici e privati;
b) scuole di ogni ordine e grado e sedi di altre
istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori
di musica e le accademie;
c) aule universitarie;
d) strutture destinate all'erogazione di servizi ai
minori;
e) strutture destinate ad attività sportive;
f) sale per congressi e riunioni;
g) sale d'esposizione, musei, pinacoteche, gallerie
d'arte, sale di spettacolo cinematografico e teatrale,
auditorium, teatri d'opera, sale di riunione delle
accademie, biblioteche e sale di lettura;
h) strutture pubbliche destinate all'erogazione di
servizi al pubblico, ove l'erogazione comporti attesa, sosta o
riunione del pubblico;
i) esercizi commerciali;
l) sale d'attesa delle stazioni ferroviarie,
auto-filotranviarie, portuali, marittime e aeroportuali;
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m) autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di
trasporto collettivo di persone nonché autoveicoli privati di
trasporto pubblico.
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