| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 1994,
n.223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone
colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a
dicembre 1993.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993,
n.401, 6 dicembre 1993, n.504, e 4 febbraio 1994, n.91.
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