| 1. Il divieto di fumare non si applica ai locali di cui
alle lettere c), e), f), g), h), i), l) ed m) del
comma 1 dell'articolo 2, qualora nei locali stessi sia
assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di
adeguati impianti di condizionamento, depurazione e
ventilazione.
2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, e
quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono corrispondere
alle caratteristiche di definizione e di classificazione che
saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i
Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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