| 1. Nel caso di imposizione del divieto di fumare, nelle
strutture di cui all'articolo 2 devono essere riservati ai
fumatori appositi locali o spazi delimitati, nei quali sia
assicurato il ricambio d'aria mediante installazione di
adeguati impianti di condizionamento, depurazione e
ventilazione.
2. In particolare, è fatto obbligo ai gestori di consentire
il fumo in appositi spazi adeguatamente aerati negli atri dei
cinematografi, nelle sale d'aspetto degli ospedali, nelle
università e scuole, nelle sale d'aspetto degli aeroporti,
nelle sale per convegni, nei mezzanini delle metropolitane e
nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie.
3. E' fatto obbligo alle Ferrovie dello Stato Spa ed agli
altri concessionari di ferrovie operanti in Italia di
consentire il fumo sui treni locali, regionali, nazionali e
internazionali, indipendentemente dalla
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durata del percorso, in appositi vagoni o scompartimenti
riservati ai fumatori, che non devono costituire meno di un
quarto degli spazi riservati ai non fumatori, assicurando un
sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione
adeguato.
4. E' fatto obbligo all'Alitalia Spa, all'Ati Spa, a
Meridiana Spa ed alle compagnie private di navigazione aerea
operanti in Italia di consentire il fumo sui voli nazionali ed
internazionali, indipendentemente dalla loro durata, in
apposite file riservate ai fumatori in numero non inferiore ad
un quarto del numero complessivo di file destinate a
passeggeri non fumatori, assicurando un sistema di
condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
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