| 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il divieto di fumare è esteso agli esercizi di
ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, a
condizione che sia preventivamente verificato, tramite
un'apposita analisi della qualità dell'aria, che il fumo
prodotto da combustione di tabacco rappresenti una quota
superiore al dieci per cento degli agenti inquinanti presenti
nei luoghi in cui deve essere applicato il divieto di
fumare.
2. Nel caso risulti, dalla verifica di cui al comma 1, che
la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco
sia inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al gestore di
provvedere entro novanta giorni ad installare un sistema di
condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1 risulti
che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da
tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto il
divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al gestore
dell'esercizio di garantire ai clienti fumatori appositi spazi
dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e
ventilazione ove sia consentito fumare.
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