| 1. Il divieto di fumare può essere esteso ai luoghi di
lavoro pubblici o privati, limitatamente agli ambienti di
lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, su
esplicita richiesta della metà più uno dei dipendenti
stanziali nei luoghi ove è richiesto il divieto. In tal caso
il divieto può essere disposto soltanto dopo che sia stato
verificato, tramite un'apposita analisi della qualità
dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di tabacco
rappresenti una quota superiore al 10 per cento degli agenti
inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il
divieto di fumare.
2. Nel caso dalla verifica di cui al comma 1 risulti che la
quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia
inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al datore di lavoro
di provvedere entro novanta giorni ad installare un sistema di
condizionamento, depurazione e ventilatore adeguato.
3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1 risulti
che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da
tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto il
divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al datore di
lavoro di garantire ai lavoratori fumatori appositi spazi
lavorativi dotati di adeguati sistemi di condizionamento,
depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.
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