| 1. Per motivi di sanità e sicurezza pubblica è fatto
divieto di circolazione ad autotreni, autoarticolati ed
autosnodati nei due sensi di marcia della strada statale n. 16
(Adriatica) nel tratto compreso tra il comune di Rimini e il
comune di Termoli.
2. Il divieto di cui al comma 1 non opera per il traffico
locale ovvero in partenza o in arrivo ovvero per operazioni di
carico e scarico di merci nel territorio dei singoli comuni
interessati.
3. La ricorrenza dei casi di cui al comma 2 è accertata
dalle autorità di pubblica sicurezza attraverso l'esibizione,
da parte dei conducenti, di documenti attestanti la residenza,
la sede dell'impresa o della società datrice di lavoro e delle
bolle di accompagnamento delle merci.
4. Il Ministro dei lavori pubblici individua, con proprio
decreto, i tratti autostradali corrispondenti a quelli di cui
al comma 1 in cui è autorizzato il transito degli autotreni,
autoarticolati e autosnodati e provvede a stipulare apposita
convenzione con le società concessionarie delle autostrade
interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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