| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in lire 70 miliardi annui per il triennio 1994-1996,
si provvede mediante un aumento delle tariffe autostradali
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo
accordo con le società concessionarie delle autostrade
interessate.
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2. I proventi aggiuntivi derivanti dall'aumento delle
tariffe di cui al comma 1 sono versati allo stato di
previsione della entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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