Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6682
DDL0567-0002
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'ordinamento della professione
  forense continua ad essere retto, nel suo assetto essenziale,
  dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dalle
  successive modifiche e integrazioni intervenute (tra le quali
  una delle più significative è rappresentata dal decreto
  legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, in
  materia di ricostituzione dei consigli dell'ordine disciolti
  sotto il regime fascista) che non hanno tuttavia alterato
  l'impianto normativo del 1933.  Basterebbe tale dato
  cronologico a spiegare sufficientemente quanto i tempi siano
  maturi per predisporre un'organica riforma legislativa per
  quell'importantissimo settore della vita civile del Paese che
  è l'avvocatura.
    Altre numerose modifiche sono state introdotte nel tempo,
  in corrispondenza delle innovazioni che il  corpus
  normativo dell'Italia repubblicana in materia di giurisdizione
  ha registrato in questi cinquant'anni.  Tuttavia è la legge
  professionale forense che nel suo complesso non ha mai
  conosciuto quell'aggiornamento generale che è invece diventato
  indifferibile, specialmente di fronte a riforme di valenza
  epocale come quella rappresentata da ultimo dall'adozione del
  nuovo rito penale.
    L'evoluzione che ha interessato la vita sociale del nostro
  Paese - nazione ancora prevalentemente rurale nell'immediato
  dopoguerra cui risale l'attuale ordinamento, e oggi società
  complessa caratterizzata da uno dei più sviluppati e avanzati
  sistemi produttivi - ha fatto sorgere interessi sociali del
  tutto nuovi, i cui problemi di
 
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  riconoscimento e tutela si sono riflessi inevitabilmente nel
  diritto sostanziale e, quindi, sulla struttura della
  giurisdizione.
    L'avvocatura ha di pari passo, e probabilmente con non
  minore sensibilità e tempestività di altre componenti della
  vita civile, modificato i suoi comportamenti e la sua
  auto-organizzazione rispetto ai compiti nuovi che le si sono
  venuti ponendo.  Resta però la grave discrasia rappresentata
  dal fatto che la legge fondamentale che disciplina la
  professione continua ad essere quella che, per spirito,
  princìpi, soluzioni organizzative, fu pensata per una
  professione affatto diversa da come essa è oggi conformata.  Il
  ritardo nell'adeguare la funzione difensiva alle esigenze del
  vivere moderno è poi ulteriormente penalizzante in
  considerazione dell'avvenuta apertura delle frontiere
  comunitarie, circostanza che pone all'avvocatura italiana il
  problema di competere, con adeguate strutture e
  professionalità, con i professionisti delle altre nazioni
  europee.
    La riforma della professione è peraltro esigenza avvertita
  già da molti anni e soprattutto nell'ambito della stessa
  avvocatura che ha cercato più volte di ottenerne l'inserimento
  nell'agenda politicoparlamentare.  Dal 1949 si sono susseguiti
  numerosi progetti di legge, sia ministeriali che parlamentari,
  nessuno dei quali si è però sinora tradotto in una nuova legge
  sull'ordinamento della professione forense.  Da ultimo nel 1982
  l'avvocatura, attraverso la consultazione di tutte le sue
  articolazioni istituzionali ed associative, ha posto con forza
  l'esigenza di un nuovo ordinamento.  Risale a tale data
  l'elaborazione, da parte delle rappresentanze dell'avvocatura,
  di un primo documento, noto come "Carta di Rimini", contenente
  gli indirizzi di massima cui si sarebbe dovuta ispirare una
  nuova legge professionale.  I contenuti di tale dibattito
  trovarono varia accoglienza in diversi progetti di legge di
  iniziativa parlamentare presentati nel corso della IX
  legislatura, ma non approdati ad esame per effetto della
  interruzione della stessa legislatura, e in un progetto di
  articolato fatto proprio dallo stesso Consiglio nazionale
  forense e successivamente aggiornato in occasione dei
  congressi nazionali giuridici forensi di Salerno, nel 1985, e
  di Ancona, nel 1987: proprio in attuazione della mozione
  conclusiva di quest'ultimo, fu insediata un'apposita
  commissione che provvide alla redazione di un nuovo testo.
  Questa proposta del Consiglio nazionale forense fu quindi
  trasmessa al Ministro di grazia e giustizia, Giuliano
  Vassalli, a firma del quale è stato poi presentato un disegno
  di legge al Senato, nella X legislatura (atto Senato n.1782),
  che in parte rispetta ma in parte si discosta decisamente
  dall'ipotesi del Consiglio nazionale forense.  Sempre nel corso
  della X legislatura, sono stati presentati altri progetti di
  legge su iniziativa di diverse parti politiche (Mancino ed
  altri, della Democrazia cristiana: atto Senato n.254;  Battello
  ed altri, del Partito comunista italiano: atto Senato n.390)
  che tuttavia non mostravano impostazioni radicalmente
  differenti.
    La presente proposta di legge intende pertanto riproporre
  all'attenzione degli organi parlamentari l'importanza di
  avviare il dibattito su questa riforma, significativa per la
  rilevanza e le dimensioni del settore che riguarda e per la
  delicatezza delle questioni che coinvolge.  Si tratta, è ovvio,
  di una riforma assai complessa, come è naturale che sia per
  leggi a carattere ordinamentale, e da esaminare con
  l'attenzione dovuta a un testo che sarà poi, presumibilmente
  per lungo tempo, il quadro normativo di riferimento per la
  professione forense.  Nella sua formulazione si è evidentemente
  tenuto conto delle proposte precedenti, a loro volta esito di
  un dibattito che prosegue da tempo e di cui è ora di tirare le
  somme.
    L'avvocatura è infatti oggi percorsa da urgenti istanze di
  modernizzazione, che hanno trovato espressione nella indagine
  predisposta nel 1990 dal CENSIS per conto della Cassa
  nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e
  dei procuratori sulle condizioni di esercizio dell'attività
  forense in Italia, che costituisce il più recente e
  documentato studio in materia.
 
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  Come si avrà modo di specificare più avanti - illustrando
  alcuni contenuti particolari di questa proposta di legge -
  coerente, almeno ad avviso dei proponenti, con tale obiettivo
  è anzitutto lo strumento della maggiore qualificazione della
  professione.
    Al fine di perseguire questo obiettivo strade obbligate
  sono state ritenute:
      l'introduzione di un meccanismo più rigoroso e
  qualificante di selezione nella fase di accesso, allo scopo di
  garantire un grado soddisfacente di professionalità già nella
  fase che precede l'abilitazione all'esercizio della
  professione e, conseguentemente, anche una maggiore tutela
  della dignità professionale;
      una maggiore attenzione per la formazione
  professionale;
      una costante e severa attenzione alle modalità di
  esercizio della professione attraverso una più puntuale
  formulazione dei doveri dell'avvocato ed un irrobustimento
  dell'apparato che garantisce la disciplina forense.
    Quanto alle forme di organizzazione del mondo forense,
  l'avvocatura si è modellata su assetti tradizionali,
  consolidati da secolare esperienza, imperniati sui consigli
  degli ordini circondariali, i quali non vanno ritenuti
  immutabili, e che anzi possono bene essere ridiscussi in una
  logica di generale ammodernamento del sistema giudiziario
  italiano, ma che non possono del resto essere rivoluzionati,
  soprattutto nel momento in cui si attribuiscono loro nuove
  rilevanti funzioni legate alla qualificazione della
  professione.
    E' opportuno però correggere alcuni dei meccanismi più
  antiquati, dei quali l'esperienza ha reso noti i limiti e le
  distorsioni, coniugando le istanze di maggiore partecipazione
  e di democraticità nella scelta delle rappresentanze con le
  esigenze di efficacia di funzionamento degli organi.  E
  naturalmente una particolare cura è stata dedicata all'opera
  di aggiornamento dei compiti e delle funzioni, rinunciando
  agli inutili appesantimenti e badando invece alla sintonia tra
  i fini istituzionali ed i mezzi organizzativi a
  disposizione.
    L'articolato della presente proposta di legge si divide in
  otto titoli il cui contenuto analitico è così
  sintetizzabile.
  Titolo  I. -  Disposizioni generali.
    In questo titolo trova collocazione quella serie di norme
  generali e di principio che presiedono all'ordinamento
  professionale.  E' in tale sede riportata l'indicazione delle
  funzioni dell'avvocatura, non limitate, come ormai da tempo
  avviene nella prassi, alla semplice difesa ed assistenza
  giudiziale, ma comprendenti anche "l'assistenza giuridica
  stragiudiziale in ogni campo del diritto", salva naturalmente
  la competenza riconosciuta alle altre competenze
  professionali; viene altresì naturalmente mantenuta
  l'esistenza dell'albo professionale, l'iscrizione al quale
  costituisce requisito necessario per il possesso del titolo di
  avvocato e per l'esercizio della professione.  Non si è
  ritenuto di fare particolare opera di aggiornamento circa
  l'enunciazione dei diritti e doveri dell'avvocatura, perché è
  all'esercizio del potere disciplinare che è affidato il
  compito di garantire l'efficacia delle norme deontologiche.  E'
  stata inserita poi la facoltà di fregiarsi di un titolo di
  specialista, specificando le modalità per il conseguimento,
  che sono strettamente collegate agli obblighi in materia di
  formazione professionale che ricadono sul Consiglio nazionale
  forense, e previsto un controllo sulle forme di pubblicità
  professionale cui può ricorrere l'avvocato, colmando una
  lacuna che negli ultimi tempi ha consentito un'eccessiva
  disinvoltura, in mancanza di precisi criteri di valutazione
  per i consigli dell'ordine.  Si segnala poi il dettato
  dell'articolo 16 con cui si chiariscono la natura e i limiti
  del rapporto di sostituzione che può intercorrere tra avvocati
  e tra avvocato e praticante, introducendo altresì il principio
  per cui la collaborazione con l'avvocato va compensata in
  misura che tenga conto delle tariffe professionali.
 
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  Titolo  II. -  Organi e funzioni degli ordini forensi
  circondariali.  Composizione e funzioni dei consigli
  distrettuali forensi di disciplina.
    In questa materia le innovazioni di maggiore rilievo che si
  propongono con la presente proposta di legge - a parte alcune
  marginali modifiche, suggerite dall'esperienza, tese a
  velocizzare e semplificare alcune procedure di funzionamento -
  riguardano:
      un aumento e una maggiore articolazione delle dimensioni
  dei consigli, adeguandosi alle dimensioni ormai raggiunte
  dagli ordini più numerosi;
      la previsione che per i consigli più numerosi i lavori si
  svolgano a mezzo di commissioni referenti;
      l'istituzione dei consigli distrettuali forensi di
  disciplina.
    Quest'ultimo è un organo del tutto "nuovo", il cui ambito
  territoriale coincide con quello del distretto di corte
  d'appello ma che ha competenza limitata all'esercizio del
  potere disciplinare.  Si rinvia pertanto all'illustrazione del
  relativo titolo VII per la descrizione degli aspetti
  istituzionali e procedimentali di questo sistema.
  Titolo  III. -  Composizione, organi e funzioni del
  Consiglio nazionale forense.
    Il Consiglio nazionale forense diviene organo di
  rappresentanza e tutela dell'avvocatura nel suo complesso: ad
  esso sono conservate le funzioni di sorveglianza sul
  funzionamento degli ordini circondariali, nonché di
  risoluzione dei ricorsi avverso le decisioni degli ordini in
  materia di tenuta degli albi professionali; decide in secondo
  grado sulle decisioni dei consigli distrettuali forensi di
  disciplina; spetta inoltre al Consiglio nazionale forense
  sovrintendere all'organizzazione dei corsi di formazione
  professionale su cui si impernia la nuova disciplina
  dell'accesso alla professione descritta nel titolo VI;
  organizza direttamente, infine, quei corsi di qualificazione
  professionale che danno diritto a fregiarsi di un titolo di
  specializzazione.
    Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, le
  innovazioni più significative sono quelle relative
  all'introduzione della clausola dei poteri residui a favore
  del comitato esecutivo, alla organizzazione dei lavori per
  commissioni ed alla creazione in particolare di una sezione
  disciplinare competente in via permanente a decidere in
  materia disciplinare, presieduta dal presidente del Consiglio
  (o dal vice presidente appositamente delegato), che si forma
  mediante estrazione a sorte degli altri sei membri fra i
  componenti del Consiglio nazionale forense.
  Titolo  IV. -  Elezione dei consigli dell'ordine
  circondariali, dei consigli distrettuali forensi di disciplina
  e del Consiglio nazionale forense.
    Questo titolo contiene le disposizioni relative alle
  modalità di elezione degli organi dell'avvocatura e quelle,
  più marginali, che completano il procedimento elettorale sotto
  il profilo della disciplina dell'incompatibilità ed
  ineleggibilità, della verifica della regolarità delle elezioni
  e dei casi e mezzi in cui esse possono essere contestate.
    L'innovazione principale, rispetto all'ordinamento vigente,
  riguarda il sistema elettorale del Consiglio nazionale
  forense.  Per quanto concerne invece i consigli dell'ordine si
  è lasciato inalterato che fossero espressione dell'assemblea
  degli iscritti all'albo professionale di ciascun ordine,
  mediante voto segreto, individuale e diretto.  Si è però
  riconosciuta la possibilità di presentare formalmente
  candidature, senza pregiudizio però per l'eleggibilità di
  altri iscritti.  In questo modo si è voluta formalizzare e
  codificare una prassi già ufficiosamente in uso, che
  corrisponde all'esigenza di evitare un'eccessiva dispersione
  del voto, maggiormente verificabile negli ordini più numerosi
  (e infatti nella presente proposta di legge tale possibilità è
  peraltro
 
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  limitata agli ordini con almeno più di trecento iscritti e
  subordinata alla presentazione di firme di sostegno).
    Per il Consiglio nazionale forense - e per gli istituendi
  consigli distrettuali forensi di disciplina - si è optato per
  la strada dell'elezione diretta da parte delle assemblee degli
  iscritti agli ordini, abbandonando invece il tradizionale
  metodo di elezione di secondo grado.  L'elezione avviene in
  questo caso su base distrettuale (eleggono un componente del
  Consiglio nazionale forense i distretti con non più di mille
  iscritti; due componenti quelli con più di mille e meno di
  tremila iscritti; tre componenti i distretti con più di
  tremila iscritti) ma senza possibilità di presentare liste.  Si
  è voluto così allargare e rafforzare la base rappresentativa
  del Consiglio nazionale forense, in coerenza con il suo ruolo
  maggiormente significativo sotto il profilo funzionale e più
  esplicitamente esponenziale del mondo forense che la presente
  proposta di legge gli assegna.
  Titolo  V. -  Albi professionali, elenchi e
  registri.
    In materia di tenuta degli albi professionali, degli
  elenchi e dei registri la principale innovazione è senza
  dubbio rappresentata dall'unificazione dei registri dei
  praticanti e dei praticanti ammessi al patrocinio nell'unico
  registro dei praticanti in coerenza con i princìpi cui è
  ispirata la disciplina dell'accesso alla professione che sarà
  illustrata tra breve.  Altre importanti innovazioni che sono
  contenute in questo titolo, pur iscrivendosi anch'esse tra le
  norme che definiscono le modalità di accesso alla professione,
  sono:
      il limite del quarantesimo anno d'età per l'iscrizione
  all'albo professionale;
      l'impossibilità per i docenti in materie giuridiche di
  iscriversi all'albo professionale senza sostenere esami e
  tirocinio (diritto mantenuto invece per i magistrati ordinari,
  amministrativi e militari dopo almeno otto anni di servizio e
  per gli avvocati dello Stato), in coerenza con gli obiettivi
  di rigorosa qualificazione professionale che ci si propone;
      l'obbligo di sostenere un esame per l'iscrizione all'albo
  professionale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni
  superiori;
      una più puntuale definizione dell'ipotesi di avvocati che
  dipendano da enti pubblici con un rapporto di impiego.
  Titolo  VI. -  Accesso alla professione.
    Un'illustrazione più ampia merita il fondamentale problema
  della formazione professionale e dell'accesso, relativamente
  ai quali nella presente proposta di legge si è cercato di
  avanzare una proposta originale e organica, valutando anche
  l'ampio materiale documentario, le relazioni e le conclusioni
  del XXI Congresso nazionale giuridico forense svoltosi a
  Trento nel settembre 1991 sul tema "Avvocato in Europa".
    In tale occasione, sulla base degli indirizzi e degli studi
  comunitari e di qualificate istituzioni europee, e
  dell'analisi comparata degli ordinamenti professionali forensi
  dei Paesi della Comunità europea, l'avvocatura italiana ha
  ribadito l'urgenza di una riforma dell'attuale disciplina al
  fine di perseguire strumenti di qualificazione adeguati alle
  esigenze della società contemporanea ed alla centralità
  sociale del ruolo dell'avvocato.
    La proposta non poteva prescindere dalla pressoché unanime
  valutazione negativa dell'efficacia selettiva e qualificante
  dell'attuale esame di abilitazione e dalla necessità di
  assicurare al giovane laureato, così come avviene negli
  ordinamenti dei Paesi europei più sviluppati, una fase di
  formazione post-universitaria propedeutica al vero e proprio
  tirocinio professionale.
    A tale fase la presente proposta di legge prevede che siano
  preposti, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio
  nazionale forense, gli ordini circondariali singoli o
  associati che vedranno in tal modo esaltata la loro funzione
  di organi centrali nei processi di qualificazione e di
  aggiornamento dei professionisti legali.  La presente
 
                               Pag. 6
 
  proposta di legge contempla l'organizzazione da parte degli
  ordini circondariali di corsi obbligatori di formazione
  professionale della durata di un anno tenuti da avvocati,
  magistrati e professori universitari, a conclusione dei quali
  gli allievi saranno ammessi a sostenere un esame di idoneità
  all'esercizio del tirocinio diretto a verificare il livello di
  formazione raggiunto dal candidato e la sua attitudine
  all'esercizio della professione.  Superato l'esame il laureato
  dovrà compiere un biennio di tirocinio, consistente
  nell'esercizio in via esclusiva della pratica professionale
  sotto la guida e il controllo di un avvocato iscritto e sotto
  la vigilanza del consiglio dell'ordine, anche mediante
  attività sostitutive dell'avvocato avanti ai tribunali civili
  e amministrativi sotto la responsabilità dell'avvocato
  medesimo.  A conclusione dell'effettivo e proficuo svolgimento
  del tirocinio il praticante è ammesso all'esame di Stato per
  l'abilitazione all'esercizio della professione presso la sede
  della corte di appello nel cui distretto è stato iscritto per
  l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.
    L'articolazione del processo formativo in due fasi, l'una
  tecnico-pratica di raccordo tra il carattere prevalentemente
  teorico e generale degli studi universitari e la cultura
  professionale, e l'altra di tirocinio legale vero e proprio, è
  diretta ad assicurare l'accesso all'avvocatura di giovani
  laureati effettivamente motivati e dotati di attitudine
  all'esercizio della professione ed a restituire all'esame di
  abilitazione la funzione di effettiva verifica finale di una
  formazione professionale completa e basata su di una
  obbligatoria e concreta sperimentazione.  Ciò consentirà
  inoltre di porre argine al fenomeno, che ripetuti interventi
  legislativi non hanno attenuato, di indiscriminato accesso
  alla professione per la scarsa efficacia selettiva dell'esame
  di abilitazione e per la partecipazione estremamente limitata
  ai corsi formativi, ove esistano, da parte dei giovani
  praticanti.
    La disciplina dell'accesso si completa con la introduzione
  del limite di età del quarantesimo anno per la prima
  iscrizione all'albo professionale, al fine di evitare
  l'ingresso nella professione legale dopo l'esercizio di altre
  attività lavorative e quindi con motivazioni e formazione che
  non assicurano il pieno possesso dei requisiti necessari per
  assolvere in modo effettivo e continuativo l'attività
  forense.
  Titolo  VII. -  Procedimento disciplinare.
    Anche in materia disciplinare si è voluta seguire una
  strada innovativa rispetto all'impostazione delle precedenti
  proposte legislative, introducendo con la presente proposta di
  legge una soluzione diretta a rafforzare i contenuti
  deontologici della professione, accogliendo l'istanza espressa
  dalla grande maggioranza degli avvocati italiani nell'indagine
  compiuta dal CENSIS, e ad accelerare e rendere funzionale il
  giudizio, alleggerendo al contempo i consigli dell'ordine di
  un compito divenuto maggiormente oneroso per effetto delle
  rilevanti funzioni ad essi attribuite dalla nuova disciplina
  nella formazione professionale e nell'accesso.
    E' prevista infatti la istituzione di consigli distrettuali
  forensi di disciplina, eletti con le stesse modalità del
  Consiglio nazionale forense, su base distrettuale, ai quali è
  riservata la competenza per l'esercizio dell'azione
  disciplinare a seguito delle indagini preliminari svolte dai
  consigli circondariali.  I componenti durano in carica sei anni
  e non sono rieleggibili.  Quest'ultima soluzione è diretta a
  favorire la costituzione di collegi specializzati nella
  deontologia della professione di elevata qualificazione, in
  grado di assicurare una omogenea applicazione dei princìpi
  normativi e giurisprudenziali in ogni distretto del territorio
  della Repubblica.
    Essa inoltre, assegnando alla deontologia un autonomo
  rilievo nell'organizzazione istituzionale dell'avvocatura, è
  in grado di contribuire ad una rivalutazione del ruolo di tale
  disciplina nell'esercizio professionale, e quindi a rafforzare
  quei contenuti di eticità della professione che ne esaltano il
  ruolo e la funzione sociale.
 
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  Titolo  VIII. -  Disposizioni finali e transitorie.
    La presente proposta di legge si conclude con le
  disposizioni transitorie e finali, dirette ovviamente a
  consentire il
  trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento regolando i diversi
  rapporti: si è avuto riguardo alla salvaguardia dei diritti
  acquisiti, cercando però al tempo stesso di evitare che si
  creino e sovrappongano per lunghi periodi di tempo regimi
  diversi.
 
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