| (Funzioni dell'avvocato).
1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza,
l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi
davanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati
rituali, fatta salva la competenza che spetta per legge
all'Avvocatura di Stato.
2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto
consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in
altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la
difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria,
disciplinare e simili.
3. E' riservata inoltre agli avvocati l'attività di
consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni
campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli
iscritti ad altri albi professionali.
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4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle
acque pubbliche o ad organi amministrativi equiparati può
essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo
professionale speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 115.
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