| (Difesa d'ufficio).
1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio,
salvo giustificato motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha
conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia ne
dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza il quale,
se del caso, procede disciplinarmente.
2. Il consiglio dell'ordine provvede a fornire le
indicazioni di cui all'articolo 97, comma 2, del codice di
procedura penale tenuto conto della disponibilità e della
specifica competenza degli iscritti all'albo professionale.
| |