| (Ispezioni fiscali).
1. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati sono
eseguite ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni. Esse devono svolgersi in modo da assicurare il
rispetto del segreto professionale.
2. Nel corso delle ispezioni a carico dell'avvocato,
l'esame di atti o documenti riguardanti i clienti può avvenire
soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento
motivato del procuratore della Repubblica. L'autorizzazione
può essere concessa solo quando vi siano gravi irregolarità od
evasioni. Nell'autorizzazione deve essere indicato il
funzionario o l'ufficiale del Corpo della guardia di
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finanza incaricato di procedere alle ispezioni e responsabile
del rispetto del segreto. Nelle ispezioni l'avvocato ha il
diritto di farsi assistere da un altro avvocato iscritto nello
stesso albo professionale o da un rappresentante del consiglio
dell'ordine.
3. I pubblici ufficiali che nel corso degli accertamenti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 6 siano venuti
a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti
dell'avvocato sono a loro volta obbligati al segreto; è
comunque vietata l'utilizzazione dei fatti e delle notizie per
fini diversi da quelli fiscali.
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