| (Titolo di avvocato e settori specialistici).
1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli
iscritti negli albi professionali o negli elenchi, anche se
cancellati a domanda dell'interessato.
2. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i
settori di attività nei quali svolge prevalentemente la
propria opera, in numero non superiore a tre e scelti fra
quelli individuati dal Consiglio nazionale forense. Modalità e
forme della eventuale divulgazione di tali indicazioni devono
essere sottoposte al preventivo controllo del consiglio
dell'ordine.
3. Gli avvocati docenti universitari e quelli che hanno
conseguito titoli specialistici ai sensi dell'articolo 14
possono far precedere all'indicazione del settore di attività
quella di "specialista in...".
4. Ogni altra qualificazione diversa da quella di cui al
comma 3 è vietata.
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