| (Conseguimento del titolo di specialista).
1. Il Consiglio nazionale forense, di concerto con gli
istituti universitari di diritto, può organizzare corsi di
specializzazione, della durata non inferiore a due anni, per
l'esercizio della professione nei vari rami del diritto, ai
quali possono partecipare tutti coloro che sono abilitati
all'esercizio professionale.
2. Il superamento con esito positivo del corso di cui al
comma 1 abilita all'uso del titolo di specialista nella
materia oggetto di apprendimento.
3. Il Consiglio nazionale forense individua sia i rami del
diritto relativamente ai quali possono essere organizzati i
corsi di cui ai commi precedenti sia i settori di attività
professionale che l'avvocato può indicare come quelli in cui
svolge prevalentemente la propria opera, come previsto
dall'articolo 13.
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