| (Sostituzione e collaborazione).
1. L'avvocato può farsi sostituire, mediante il
conferimento di specifico mandato scritto, da altro avvocato
ovvero da un praticante ammesso all'esercizio del
Pag. 14
tirocinio che svolga la pratica professionale presso il suo
studio.
2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro
avvocato o praticante ai sensi del comma 1 resta personalmente
responsabile verso i clienti.
3. L'avvocato che si avvale della collaborazione di altri
avvocati o praticanti deve loro corrispondere un adeguato
compenso per l'attività svolta, tenuto conto anche delle
tariffe professionali. Tale collaborazione, anche se
continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a
rapporto di lavoro subordinato.
TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI.
COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI FORENSI DI
DISCIPLINA
Capo I
Ordini forensi circondariali.
| |