| (Assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea degli iscritti può essere ordinaria o
straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine, salvo
il caso in
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cui sia convocata dal presidente del consiglio dell'ordine
secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19.
2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso
indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli
argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso,
almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo
dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso deve
essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a
tutti gli iscritti e, negli ordini con più di cinquecento
iscritti, in sostituzione della lettera a tutti gli iscritti
può essere data notizia dell'assemblea mediante inserzione su
almeno un quotidiano locale.
3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti
all'albo professionale e all'elenco speciale degli avvocati
dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici, previsto
dall'articolo 60, comma 4, lettera a), con esclusione di
coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
partecipanti.
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