| (Assemblea straordinaria).
1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal
consiglio dell'ordine di propria iniziativa ogni volta che lo
reputi opportuno, per trattare argomenti relativi
all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.
2. All'assemblea straordinaria si applicano le norme
relative alla convocazione di cui all'articolo 18. In caso di
urgenza la convocazione può essere fatta mediante affissione
dell'avviso nella sede del tribunale almeno cinque giorni
prima della data stabilita.
3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata entro
trenta giorni per le elezioni sostitutive quando non sia stato
possibile provvedere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, alle
sostituzioni dei membri del consiglio dell'ordine decaduti
dalla carica.
4. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione
con la presenza di almeno un terzo degli iscritti aventi
diritto ed in seconda convocazione di almeno un decimo.
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