| (Svolgimento dell'assemblea).
1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del
consiglio dell'ordine; in mancanza, dal vicepresidente; in
mancanza,
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dal consigliere presente più anziano per iscrizione
all'albo professionale.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
espressi dai presenti e devono essere affisse per estratto
nell'albo dell'ordine.
3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del
consiglio dell'ordine.
4. Le assemblee per l'elezione del consiglio dell'ordine,
del collegio dei revisori dei conti e dei membri del consiglio
distrettuale forense di disciplina e del Consiglio nazionale
forense sono presiedute, su designazione del consiglio
dell'ordine uscente, da avvocati già consiglieri dell'ordine
stesso ed è vietata ogni forma di pubblicità elettorale a
partire dal giorno precedente le elezioni. La trasgressione a
tale divieto costituisce infrazione disciplinare grave e può
comportare la decadenza dalla carica.
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