| (Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri, se
il numero delle persone fisiche iscritte all'albo
professionale ed agli elenchi annessi, di cui all'articolo 60,
commi 3 e 4, non supera i cinquanta; da sette membri, se gli
iscritti sono più di cinquanta ma non più di cento; da nove
membri, se gli iscritti sono più di cento ma non più di
trecento; da undici membri, se gli iscritti sono più di
trecento ma non più di cinquecento; da quindici membri, se gli
iscritti sono più di cinquecento ma non più di
millecinquecento; da diciannove membri se gli iscritti sono
più di millecinquecento ma non più di tremila; da ventuno
membri se gli iscritti sono più di tremila ma non più di
cinquemila; da ventitré membri se gli iscritti sono più di
cinquemila.
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