| (Funzioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:
a) tutela l'indipendenza ed il decoro
professionale;
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b) provvede alla tenuta dell'albo professionale,
degli elenchi e del registro;
c) promuove la funzione disciplinare nei confronti
di tutti gli iscritti;
d) sovrintende al corretto ed effettivo esercizio
del tirocinio forense, organizza corsi di formazione
professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a
rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di
compiuta pratica;
e) dà parere in ordine alla liquidazione dei
compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei
suoi eredi, ovvero su richiesta del cliente, nel qual caso
deve essere sentito l'iscritto;
f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura e
la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la
consapevolezza dei loro doveri;
g) interviene, su richiesta anche di una sola delle
parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi
ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale,
adoperandosi per comporle;
h) fornisce le indicazioni dei difensori d'ufficio
previste dalle norme del codice di procedura penale;
i) nel caso di morte o di perdurante impedimento di
un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse,
predispone i provvedimenti opportuni per la consegna degli
atti e dei documenti;
l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle
norme previdenziali;
m) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al consiglio dell'ordine compete altresì la gestione
finanziaria ai sensi dell'articolo 28.
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