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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6705
DDL0567-0025
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Funzioni del consiglio dell'ordine).
    1.  Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:
        a)  tutela l'indipendenza ed il decoro
  professionale;
 
                              Pag. 18
 
        b)  provvede alla tenuta dell'albo professionale,
  degli elenchi e del registro;
        c)  promuove la funzione disciplinare nei confronti
  di tutti gli iscritti;
        d)  sovrintende al corretto ed effettivo esercizio
  del tirocinio forense, organizza corsi di formazione
  professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a
  rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di
  compiuta pratica;
        e)  dà parere in ordine alla liquidazione dei
  compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei
  suoi eredi, ovvero su richiesta del cliente, nel qual caso
  deve essere sentito l'iscritto;
        f)  promuove iniziative atte ad elevare la cultura e
  la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la
  consapevolezza dei loro doveri;
        g)  interviene, su richiesta anche di una sola delle
  parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi
  ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale,
  adoperandosi per comporle;
        h)  fornisce le indicazioni dei difensori d'ufficio
  previste dalle norme del codice di procedura penale;
        i)  nel caso di morte o di perdurante impedimento di
  un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse,
  predispone i provvedimenti opportuni per la consegna degli
  atti e dei documenti;
        l)  svolge le funzioni ad esso attribuite dalle
  norme previdenziali;
        m)  svolge tutte le altre funzioni ad esso
  attribuite dalle leggi e dai regolamenti.
    2.  Al consiglio dell'ordine compete altresì la gestione
  finanziaria ai sensi dell'articolo 28.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=034 PAGFIN=0018 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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