| (Durata in carica del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine dura in carica fino al 31
dicembre del terzo anno dalla
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proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla
proclamazione del nuovo consiglio.
2. I componenti scaduti dalla carica possono essere
rieletti immediatamente una sola volta negli ordini con più di
cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento
iscritti.
3. Decade dall'ufficio:
a) il componente che senza un giustificato motivo
non interviene alle sedute per tre volte consecutive;
b) il componente colpito in via definitiva da
sanzione disciplinare;
c) il componente responsabile dell'inosservanza dei
termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari
al procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 95.
4. E' sospeso dall'ufficio per la relativa durata il
componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione
disciplinare non definitiva.
5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione
di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo
residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei
voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede alla
convocazione dell'assemblea straordinaria del consiglio
dell'ordine per le elezioni, ai sensi dell'articolo 20, comma
3.
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