| (Presidente - Cariche del consiglio dell'ordine - Riunioni
del consiglio dell'ordine).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la
rappresentanza dell'ordine.
2. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti
il presidente, un vice presidente, un segretario, un
tesoriere. Nei consigli composti da più di quindici membri
possono essere eletti un secondo vice presidente ed un vice
segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha
ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale
e, in caso
Pag. 20
di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
3. Le riunioni sono indette periodicamente, con la
frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari
da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, dal vice presidente con precedenza determinata,
qualora siano più di uno, secondo l'anzianità di iscrizione
all'albo professionale.
4. Il consiglio può disporre che alle sedute od a parte di
esse assistano gli iscritti, ove non si tratti di questioni
inerenti a singoli professionisti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la
partecipazione della maggioranza dei membri; per i consigli
composti da un numero di membri superiore a quindici è
sufficiente la partecipazione di un terzo dei membri.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta dei presenti.
7. In caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede.
| |