| (Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Ministro
di grazia e giustizia a causa di gravi violazioni di legge o
di omissioni dei doveri d'ufficio, ovvero laddove si
verifichino disfunzioni tali da impedire il regolare
svolgimento dell'attività del consiglio. In tal caso, esperita
ogni indagine ritenuta opportuna e richiesto al Consiglio
nazionale forense un parere obbligatorio, il
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Ministro nomina un commissario straordinario con tutti i
poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.
2. Il commissario di cui al comma 1 convoca, non oltre due
mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria
dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi
entro i due mesi successivi.
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