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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


671
DDL0047-0008
Progetto di legge Camera n. 47 - testo presentato - (DDL12-47)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C47. TESTIPDL
...C47.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n.223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1^ aprile 1994. Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC47 ZZ12 ZZDL ZZPR
  1.  Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono
  destinate, con decreto del presidente della regione, previa
  deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle
  amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità
  montane per interventi urgenti di rispettiva competenza,
  diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità
  e relativi:
  a)  alla riparazione dei danni subiti dalle
  infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie,
  igienico-sanitarie;
  b)  alla realizzazione delle opere di consolidamento dei
  dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete
  idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
  c)  al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei
  privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per
  cento delle somme stanziate a favore delle regioni
  interessate.
  2.  Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque
  consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e
  in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma
  siano realizzati a gestione diretta.
  3.  Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle
  relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte,
  Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli
  interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui
  all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti
  già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n.471,
  convertito dalla legge 1^ febbraio 1993, n.25, e 4 novembre
  1992, n.426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
  dicembre 1992, n.497, e con la legge 23 dicembre 1992,
  n.505.
  4.  Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1
  sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32
  miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la
  regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle
  d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3,
  comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e per le
  medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione
  definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-47 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0047 TOTPAG=0023 TOTDOC=0018 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=011 PAGFIN=0018 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=004700 00 FASCIDC=12DDL0047 SORTNAV=0004700 000 00000 ZZDDLC47 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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