| 1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono
destinate, con decreto del presidente della regione, previa
deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle
amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità
montane per interventi urgenti di rispettiva competenza,
diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità
e relativi:
a) alla riparazione dei danni subiti dalle
infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie,
igienico-sanitarie;
b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei
dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete
idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei
privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per
cento delle somme stanziate a favore delle regioni
interessate.
2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque
consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e
in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma
siano realizzati a gestione diretta.
3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle
relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte,
Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli
interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui
all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti
già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n.471,
convertito dalla legge 1^ febbraio 1993, n.25, e 4 novembre
1992, n.426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1992, n.497, e con la legge 23 dicembre 1992,
n.505.
4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1
sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32
miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la
regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle
d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e per le
medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione
definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.
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